[17/01/2013] News

Ue boccia ricorso degli Inuit: confermato il divieto del commercio di prodotti derivati dalla foca

Gli Inuit­ ­canadesi, i produttori e i commercianti di prodotti derivati dalla foca sono legittimati direttamente a proporre un ricorso contro il divieto di commerciare nell'Unione europea prodotti derivati dalla foca? No. Lo ha stabilito l'avvocato generale Juliane Kokott. perché - così come ha deciso il Tribunale - con il Trattato di Lisbona, l'attenuazione dei requisiti per cui i singoli possono impugnare gli atti giuridici dell'Unione di portata generale dinanzi al giudice europeo non si applica agli atti legislativi.

La vicenda ha inizio quando un'organizzazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi, nonché produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca, ha chiesto ai giudici dell'Unione l'annullamento del divieto generale di commercio dei prodotti derivati dalla foca nell'Ue. Un divieto emanato dal legislatore dell'Unione nel settembre 2009 e contenuto nell'apposito regolamento. Un regolamento che escluse dal divieto l'immissione e la vendita sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza.

Il regolamento è stato elaborato dall'Ue allo scopo di armonizzare le norme in vigore nella Comunità in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca ed evitare in tal modo turbative del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti derivati dalla foca. Ed è stato elaborato anche cercando di tener conto dei requisiti in materia di benessere degli animali.

La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell'angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche - nel modo in cui sono svolte più frequentemente - causano a tali animali. In risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benessere degli animali, infatti, diversi Stati membri hanno adottato misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.

Comunque, il Tribunale ha, respinto il ricorso ritenendo che i ricorrenti non possono impugnare il regolamento basandosi sulla nuova disciplina del Trattato di Lisbona, in quanto questa non sarebbe applicabile agli atti legislativi come lo è il regolamento. Dunque è stato proposto ricorso alla Corte di Giustizia

La nuova disciplina introdotta dal Trattato di Lisbona consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso di annullamento anche contro "gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione" (articolo 263 TFUE).

Ma, un atto legislativo come il regolamento del Parlamento e del Consiglio non può essere considerato un atto regolamentare.

Anche se con il Trattato di Lisbona si è inteso ampliare le possibilità di esperire ricorso contro gli atti giuridici dell'Unione di portata generale, dal contesto sistematico e dalla genesi del Trattato di Lisbona risulta che l'impugnazione degli atti legislativi - i quali godono di una legittimità democratica particolarmente elevata - dovrebbe continuare a essere soggetta ai requisiti ordinari . In questo modo non si creerebbero lacune nella tutela giurisdizionale, in quanto l'eventuale illegittimità dell'atto legislativo potrebbe essere eccepita in via incidentale nell'ambito di un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione avverso una misura di esecuzione di un organo dell'Unione  o di un ricorso promosso dinanzi al giudice nazionale contro una misura nazionale di esecuzione. La possibilità per i singoli di impugnare più facilmente gli atti giuridici comunitari non verrebbe in tal modo svuotata di contenuto in quanto i regolamenti, le direttive e le decisioni di diritto dell'Unione sono lungi dall'essere tutti adottati mediante la procedura legislativa.

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